TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)
Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono comandati di servizio e i membri della commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.

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(1) Articolo precedentemente abrogato dal DLGS 23/4/1998 n. 134 che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 18 novembre 2000 n. 503.


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