TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)
Il Prefetto ha diritto ad un palco.
Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 81 della legge all'autorità di pubblica sicurezza deve essere in prima fila e prossimo alI'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei Carabinieri reali di servizio.
Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327.
In mancanza di palchi, il Prefetto, l'autorità di pubblica sicurezza o l'ufficiale dei carabinieri reali di servizio, nonché i su cennati funzionari del Ministero della cultura popolare, hanno diritto ad un posto distinto.
Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare, appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.

-----
(1) Articolo precedentemente abrogato dal DLGS 23/4/1998 n. 134 che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 18 novembre 2000 n. 503.


Indietro

Stampa questa pagina