TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 4, DPR 28/5/2001 n. 311.


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