TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.