TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.