TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.
L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.