TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare.


Indietro

Stampa questa pagina