TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate, in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'Istituto nazionale Luce e all'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere.