TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:
a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.