TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

L'autorità locale di pubblica sicurezza nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.


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