TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.


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