TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, I'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.


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