TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 6 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.