TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.