TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 13 -
Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 della legge, occorra una visita sopralluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza.