TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 12 -
Dei portieri e dei custodi
(1)
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
L'autorità di pubblica sicurezza, accertata la identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.
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(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L 24/11/2000 n. 340 limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.