TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 12 -
Dei portieri e dei custodi
(1)
L'autorità di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere e tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.
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(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L 24/11/2000 n. 340 limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.