TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 12 - Dei portieri e dei custodi

(1)
L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:
a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L 24/11/2000 n. 340, limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel regstro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.


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