TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri

E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.


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