TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 -
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.