TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.


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