TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri

Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.


Indietro

Stampa questa pagina