TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte. E' in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 3 ultimo comma (1) ;
2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili; Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situale all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge.

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(1) Numero sostituito dal DPR 5/6/1976 n. 676.


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