TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 -
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori delI'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.