TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 -
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri
E' in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.