TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri

E' in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.


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