TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 -
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.