TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 11 -
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.