TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.


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