TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.


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