TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 -
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.