TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della M.V.S.N. possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli artt 11 e 43 della legge.
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.


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