TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dell'atto di consenso di cui all'art. 44 della legge.


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