TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al Podestà.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.


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