TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 -
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice.