TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 -
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere
L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.