TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.


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