TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.


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