TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 -
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.