TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 -
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.