TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 -
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere
Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.