TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.


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