TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.


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