TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.


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