TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 10 - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere

Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.


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