TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 9 - Delle passeggiate in forma militare

E' considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.


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