TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 9 -
Delle passeggiate in forma militare
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.