TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 9 - Delle passeggiate in forma militare

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.


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