TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 - Delle armi e delle munizioni da guerra

Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.


Indietro

Stampa questa pagina