TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 -
Delle armi e delle munizioni da guerra
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.