TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 - Delle armi e delle munizioni da guerra

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.


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