TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 -
Delle armi e delle munizioni da guerra
E' in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.