TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 - Delle armi e delle munizioni da guerra

E' in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.


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