TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 -
Delle armi e delle munizioni da guerra
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.