TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 - Delle armi e delle munizioni da guerra

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.


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